|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Federazione Nazionale Enti Locali
TESTO UNIFICATO DEI CCNL COMPARTO delle REGIONI e delle AUTONOMIE LOCALI TESTO INTEGRATO
CON LE NORME : n
DEL CCNL 1994/1997 SOTTOSCRITTO IL 6 LUGLIO 1995 CON LE INTEGRAZIONI
DELL' ACCORDO INTEGRATIVO DEL 13 MAGGIO 1996 n
RINNOVO II BIENNIO ECONOMICO 1996/1997 n
CONTRATTO INTEGRATIVO SUCCESSIVO DEL 14/9/2000 (TRASFORMATORE) n
CCNL 1998/2001 DEL 1 APRILE 1999 n
CCNL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 31 MARZO 1999 n
RINNOVO II BIENNIO ECONOMICO 2000/2001 DEL 5 OTTOBRE 2001
1.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI......
5
1.1.
CAPO I
5
1.1.1.
Campo di applicazione
5
1.1.2.
Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
5
1.1.3.
Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali
6
1.1.4.
Pari opportunità
6
1.1.5.
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei posti
di lavoro
8
1.1.6.
Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
11
2.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI.
19
2.1.
CAPO I - STRUTTURA DELLE RELAZIONI SINDACALI
19
2.1.1.
Obiettivi e strumenti
19
2.1.2.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
20
2.1.3.
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo decentrato integrativo
22
2.1.4.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello
territoriale
22
2.1.5.
Informazione
23
2.1.6.
Concertazione
24
2.2.
CAPO II - I SOGGETTI SINDACALI
25
2.2.1.
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
25
2.2.2.
Composizione delle delegazioni
25
2.2.3.
Contributi sindacali
26
2.2.4.
Attività sociali, culturali, ricreative
26
2.2.5.
Diritto di assemblea
26
2.3.
CAPO III - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
27
2.3.1.
Clausole di raffreddamento
27
2.3.2.
Interpretazione Autentica Dei Contratti
27
3.
TITOLO III - STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO......
28
3.1.
CAPO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO....
28
3.1.1.
Il contratto individuale di lavoro
28
3.1.2.
Periodo di prova
29
3.2.
CAPO II - ORARIO DI LAVORO....
30
3.2.1.
Orario di lavoro
30
3.2.2.
Lavoro straordinario
31
3.2.3.
Lavoro straordinario
32
3.2.4.
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità
nazionali
33
3.2.5.
Banca delle ore
34
3.2.6.
Turnazioni
34
3.2.7.
Reperibilità
35
3.2.8.
Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo
compensativo
36
3.2.9.
Riduzione di orario
36
3.2.10.
Ferie
37
4.
TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
39
4.1.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.
39
4.1.1.
Oggetto e campo di applicazione
39
4.1.2.
Obiettivi
39
4.2.
CAPO II - CLASSIFICAZIONE
39
4.2.1.
Il sistema di classificazione del personale
39
4.2.2.
Progressione verticale nel sistema di classificazione
40
4.2.3.
Progressione economica all'interno della categoria
41
4.2.4.
Sistema di valutazione
42
4.2.5.
Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema
di classificazione
42
4.2.6.
Area delle posizioni organizzative
43
4.2.7.
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni
organizzative
44
4.2.8.
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
44
4.2.9.
Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
45
4.2.10.
Norme finali e transitorie del capo I
46
4.3.
CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO E SISTEMA DI FINANZIAMENTO
46
4.3.1.
Trattamento economico
46
4.3.2.
Finanziamento del sistema di classificazione
47
4.3.3.
Norme finali e transitorie di inquadramento economico
47
5.
TITOLO V - RAPPORTI DI LAVORO PARTICOLARI
53
5.1.
CAPO I - FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO....
53
5.1.1.
Disciplina sperimentale del telelavoro
53
5.1.2.
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
55
5.1.3.
Contratto di formazione e lavoro
56
5.1.4.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
59
5.1.5.
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale
61
5.1.6.
Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale.
61
5.1.7.
Contratto a termine
63
5.1.8.
Mansioni superiori
66
5.2.
CAPO II - PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA
66
5.2.1.
Disposizioni speciali per il personale dell'area di vigilanza con
particolari responsabilità
67
5.3.
CAPO III - PERSONALE DELLE SCUOLE.....
69
5.3.1.
Personale docente delle scuole materne
69
5.3.2.
Personale educativo degli asili nido
71
5.3.3.
Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali
72
5.3.4.
Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali
73
5.3.5.
Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni
scolastiche gestite dagli Enti Locali
74
5.3.6.
Personale docente dei centri di formazione professionale
74
6.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
75
6.1.
CAPO I
75
6.1.1.
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
75
6.1.2.
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in
eccedenza
76
6.1.3.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
77
6.1.4.
Norma per gli enti provvisti di Avvocatura
77
6.1.5.
Patrocinio legale
77
6.1.6.
Sviluppo delle attività formative
78
6.1.7.
Conferma discipline precedenti
79
6.1.8.
Messi notificatori
79
6.1.9.
Personale addetto alle case da gioco
79
6.1.10.
Norme per i dipendenti del Comune di Campione d'Italia
79
6.2.
CAPO II - MOBILITA'
79
6.2.1.
Accordi di mobilita'
80
6.3.
CAPO III - DISCIPLINA DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO
82
6.3.1.
Ambito di applicazione
82
6.3.2.
Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito
82
6.3.3.
Inquadramento retributivo del personale trasferito
82
6.3.4.
Disciplina contrattuale nella fase transitoria
83
7.
TITOLO VII - CAUSE DI RISOLUZIONE E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO......
84
7.1.
CAPO I - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO....
84
7.1.1.
Termini di Preavviso
84
7.1.2.
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
85
7.1.3.
Obblighi Delle Parti
85
7.2.
CAPO II - CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
86
7.2.1.
Servizio militare
86
7.2.2.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
86
7.2.3.
Aspettativa per motivi personali
87
7.2.4.
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
87
7.2.5.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
87
7.2.6.
Cumulo di aspettative
88
7.2.7.
Diritto allo studio
88
7.2.8.
Congedi per la formazione
89
7.2.9.
Congedi dei genitori
90
7.2.10.
Congedi per eventi e cause particolari
92
7.2.11.
Permessi brevi
93
7.2.12.
Assenze per malattia
93
7.3.
CAPO III - NORME DISCIPLINARI
99
7.3.1.
Doveri del dipendente
99
7.3.2.
Sanzioni e procedure disciplinari
101
7.3.3.
Codice disciplinare
102
7.3.4.
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
105
7.3.5.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
105
8.
TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO
107
8.1.
CAPO I - NORME GENERALI
107
8.1.1.
Nozione di retribuzione
107
8.1.2.
Struttura della busta paga
108
8.1.3.
Tredicesima mensilità
108
8.1.4.
Trattamento di fine rapporto di lavoro
109
8.1.5.
Previdenza complementare
109
8.2.
CAPO II - DISCIPLINA PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO
ACCESSORIO
110
8.2.1.
Costituzione Del Fondo Per La Valorizzazione Delle Risorse Umane
110
8.2.2.
Integrazione risorse
114
8.2.3.
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività
119
8.2.4.
Collegamento tra produttività ed incentivi
121
8.2.5.
Finanziamento degli oneri di prima attuazione
121
8.2.6.
Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni
dell'area delle posizioni organizzative
122
8.2.7.
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina
contrattuale sul trattamento economico
122
8.3.
CAPO III - INDENNITA'
123
8.3.1.
Indennità
123
8.3.2.
Indennità maneggio valori
124
8.3.3.
Indennità di rischio
125
8.3.4.
Bilinguismo
125
8.3.5.
Trattamento di trasferta
126
8.3.6.
Trattamento di trasferimento
128
8.3.7.
Copertura assicurativa
128
8.3.8.
Trattenute per scioperi brevi
129
8.3.9.
Mensa
129
8.3.10.
Buono pasto
130
8.3.11.
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale
130
8.3.12.
Patronato sindacale e tutela del personale in distacco sindacale
131
8.4.
CAPO IV - AUMENTI RETRIBUTIVI
131
8.4.1.
Stipendi tabellari
131
8.4.2.
Effetti dei nuovi stipendi
131
8.4.3.
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da
discipline speciali
132
8.5.
NORME FINALI E TRANSITORIE
134
8.5.1.
Disposizione programmatica
134
8.5.2.
Monitoraggio e verifiche
134
8.5.3.
Disposizioni transitorie e particolari
135
8.5.4.
Norma di collegamento alla legislazione regionale.
135
8.5.5.
DISAPPLICAZIONI
136
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Campo di applicazione
ART.
1 CCNL 1/4/1999 1.
Il presente CCNL si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale,
dipendente dagli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
di cui all'accordo quadro del 2 giugno 1998, dal Comune di Campione
d'Italia, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)
che svolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni
nonché ai dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da
gioco. 2.
Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs.3 febbraio 1993,
n. 29 come modificato, integrato o sostituito dai Decreti Legislativi 4
novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n.387, sono
riportati come D.Lgs.n.29 del 1993. Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Art. 1 comma 10 Telelavoro |
Art.2 comma 6 lavoro temporaneo |
|
Art.3 comma 11 Contratti formazione lavoro |
Art.4
comma 11 part-time |
|
Art.6
comma 10 part- time |
Art.27 comma 1 norme avvocatura |
|
Art29 comma 8 personale vigilanza |
Art.30 comma 7 personale scuole materne |
|
Art.31 comma 5 personale asili nido |
Art.32 comma 5 personale scuole AA.LL. |
|
Art.32 bis comma 3 docenti di sostegno |
Art.34 comma 2 personale form. professionale |
|
Art.36 comma 1 maneggio valori |
Art 37 comma 1 indennità di rischio |
|
Art.38 comma 3 lavoro straordinario |
Art.38 bis comma 2 banca delle ore |
|
Art.42 comma 2 trattamento di trasferta |
Dichiarazione congiunta n.5 con riferimento al comma 2 dell'art. 16 ccnl 98/2001 |
1. I contratti collettivi decentrati integrativi
hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione
negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per
loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. L'utilizzo
delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata
integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta
giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.10, comma
2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione
delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio
è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non
sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo
interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale
organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa
tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di
governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino
alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati
integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'A.RA.N,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL
del 6.7.1995 conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso
ciascun ente del contratto collettivo decentrato integrativo di cui al
presente articolo.
ART.6 CCNL
1/4/1999
1.
La contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel caso di enti di
minori dimensioni demografiche, nonché le IPAB prive di dirigenza, può
svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli d'intesa fra le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e l'ANCI e l'UNCEM,
da definirsi in sede regionale o provinciale oppure di comunità montane o
di consorzi ed unioni di comuni, ovvero con riferimento diretto a più
enti locali. A tali protocolli possono aderire gli enti interessati e i
relativi soggetti sindacali.
2.
I protocolli devono precisare:
- la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
- la composizione della delegazione sindacale;
- la procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto
decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulle
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con i vincoli di cui
all'art.5.
Gli
Enti che aderiscono ai protocolli definiscono con apposita intesa, secondo
i rispettivi ordinamenti, le modalità per la formulazione degli atti di
indirizzo.
ART. 7 CCNL
1/4/1999
1.
L'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di
cui all'art. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di
carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione
degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali
il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva
decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva.
3. Ai fini di una più compiuta informazione le
parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno
annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di
organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione
tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di
esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto
stabilito dall'art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei
comparti di contrattazione del 2 giugno 1998.
4. Nei casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 626/94 è
prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza. La
consultazione è altresì effettuata nelle materie in cui essa è prevista
dal D.Lgs. 29/93.
Articolo integrato dal ccnl 14/ 9/ 2000 rimandi alla
procedura di informazione e all'incontro successivo
|
ART,1 comma 2 telelavoro |
Art.4
comma 3 part- time |
|
ART. 2 commi 10 e 11 lavoro temporaneo |
ART. 30 comma 9 personale materne |
|
ART. 4 comma 16 part-time |
ART.32 comma 8 personale scuole AA.LL. |
|
ART.31 comma 8 personale nidi |
Art.43 comma 7 copertura assicurativa |
|
Art.41 comma 12 trattamento di trasferta |
|
ART.8 CCNL
1/4/1999
1.
Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art.7, può attivare, mediante richiesta
scritta, la concertazione. La concertazione si effettua per le materie
previste dall'art.16, comma 2, del CCNL. stipulato il 31.3.1999 e per le
seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) calendari delle attività delle istituzioni
scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per
effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative
comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilità interna;
f) definizione dei criteri per la determinazione dei
carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano
tenute ai sensi dell'art.6, comma 6, del D.Lgs.n.29/1993.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri,
che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della
richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo
di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della
stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti.
4. la concertazione si effettua anche sulle materie
previste dal CCNL sul nuovo ordinamento di cui all' art 16 comma 2:
2. Nell'ambito della revisione del sistema delle
relazioni sindacali, da attuarsi in sede di rinnovo del CCNL del
quadriennio 1998-2001, le parti convengono che le procedure di
concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque
riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle
seguenti materie:
a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra
qualifiche;
b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle
funzioni;
c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e
relativa valutazione periodica;
d) metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 6;
e) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo
per la progressione economica interna alla categoria di cui all'art. 5;
f) individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6;
g) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni
di cui all'art. 14, comma 2.
Le procedure di concertazione di cui al presente
comma sono effettuate attraverso un confronto che deve comunque
concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua
attivazione.
ARTICOLO
INTEGRATO DAL CCNL 14/9/ 2000 RIMANDI ALLA PROCEDURA DI CONCERTAZIONE
|
ART.3 comma 17 contatti formazione lavoro |
Art.7 comma 2 tempo determinato |
|
ART.8 comma 4 mansioni superiori |
Art.29 comma 6 personale vigilanza |
|
Art.30 commi 4,6,7 personale materne |
Art.31 comma 4 personale nidi |
|
Art.32 comma personale scuole AA.LL. |
Art.32 bis comma 3 personale scuole AA.LL. |
|
Art.41 comma 7 trattamento trasferta |
Art.54 comma 1 messi notificatori |
ART.
9 CCNL 1/4/1999
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.)
elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b)
gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo collettivo
indicato nella lettera a).
5. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi
compresi quelli previsti dall'art.10, comma 3, del CCNL quadro sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali
stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall'art. 10, comma 1,
del medesimo accordo.
ART. 10 CCNL 1/4/1999
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata
integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente
individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari
- che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è
composta:
· dalle R.S.U.;
· dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di
categoria
firmatarie del presente CCNL.
3.
Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa
decentrata, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N).
ART. 12 BIS
CCNL 6/7/1995
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una
quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali
nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è
rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del
dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il
dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai
sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione
di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto
della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della stessa.
4. Le
trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle
retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con l'amministrazione.
5. Le
amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
(Aggiunto dall’art. 2 del CCNL integrativo
sottoscritto il 13/5/1996
ART. 55 CCNL
14/9/2000
1. Le attività sociali, culturali e ricreative,
promosse negli enti, sono gestite da organismi formati da rappresentanti
dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art.11 della legge
n.300/1970.
ART. 56 CCNL
14/9/2000
1. I dipendenti degli enti hanno diritto di
partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei
locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza
decurtazione della retribuzione.
2. Per tutte le altre modalità di esercizio del
diritto di assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta
nell'art.2 dell'Accordo collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali del 7.8.1998.
ART. 11 CCNL 1/4/1999
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato
ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed
orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del
negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti, qualora non
vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la
concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto della stessa.
ART. 13 CCNL
6/7/1995
1. In attuazione dell'art. 53 del d.lgs n. 29 del
1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30
giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata
invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi
interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'A.RA.N. si attiva autonomamente o su richiesta
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni o delle Associazioni o
Unioni rappresentative degli altri enti del comparto.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di
cui all'articolo 51 del D.lgs n.29 del 1993, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti
che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, terzo comma, del D.lgs
n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai
precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del
d.lgs n.29 del 1993.
ART. 14 CCNL
6/7/1995
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente
contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale
è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo
iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto
di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di
preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che
ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro
a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 15, comma 6.
5. L'amministrazione prima di procedere alla
stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle
disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando
di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che
può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari.
Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve
dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai
documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di
opzione per la nuova amministrazione. Per il rapporto a tempo parziale si
applica, a richiesta del dipendente, l'art. 15, comma 8.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5,
l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del
contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce
i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce
i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e
28 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487.
ART. 20 CCNL
14/9/2000
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è
stabilita come segue:
- due mesi per le Qualifiche fino alla quarta;
- sei mesi per le restanti qualifiche.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i
dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di
prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza
per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai
regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29
del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto
può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivate
da causa di servizio si applica l'art. 22 del CCNL sottoscritto il 6
luglio 1995.
4. Le assenze riconosciuto come causa di sospensione
ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico
previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo
di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve
essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto
di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in
servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione
a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei
della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente
la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
9. Durante il
periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto,
senza retribuzione, presso l'ente di provenienza e, in caso di recesso di
una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.
“La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova
proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga
disciplina”.(*)
(*)Comma sostituito dal CCNL 14/9/2000
ART. 17 CCNL 6/7/1995
1. L' orario ordinario di lavoro è di 36 ore
settimanali ed è articolato, previa concertazione con le Organizzazioni
Sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti.
2. L' orario di lavoro è funzionale all'orario di
servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario, è
determinata previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali, dai
dirigenti responsabili, nel rispetto delle disposizioni contenute
nell'art.36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142 al fine
dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di
adeguati servizi sociali.
3. Per le finalità di cui al comma precedente,
l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane
- miglioramento della qualità delle prestazioni
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni.
- rispetto dei carichi di lavoro.
4. La distribuzione dell'orario di lavoro è
improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di
articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo
le seguenti specificazioni:
a) orario flessibile, che consiste nel consentire di
posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di
avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale
dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale
addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari
di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle
36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al
periodo di riferimento;
c) Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di
servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il
turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite
articolazioni giornaliere.
Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della
corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite
nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione
equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano,
pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione
adottata nell'ente.
I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in
strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di
almeno 10 ore.
d) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli
istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione
del lavoro e dei servizi, in funzione di una organica distribuzione dei
carichi di lavoro;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché‚ compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in situazioni
di svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati
in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266;
5. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei
dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico.
6. La prestazione individuale di
lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma,
un arco massimo giornaliero di 10 ore.(*)
(Integrato dall’accordo del 14/9/2000)
ART.
14 CCNL 1/4/1999
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro
straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse
finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al
fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la
parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del
presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle
derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31,
comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed
integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità
dell'art.15.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere
incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di
legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di
quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi
eccezionali.
3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno
tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario
l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che
possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante
opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi
accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15, in
sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria
destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del
personale.
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate
nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo
individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I
risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono
nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
5. E' consentita la corresponsione da parte
dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o
per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto,
di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini
periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario
di lavoro.
ART. 38 CCNL
14/9/2000
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono
rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non
possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del
tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si
fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL
dell'1.4.1999.
2. La prestazione di lavoro straordinario è
espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze
organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni
forma generalizzata di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in
relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali
riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il
limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL
dell'1.4.1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata
integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso
art. 14.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è
determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata
convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art.52,
comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^mensilità.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è
pari:
- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in
orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque
titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo
giornaliero di 10 ore.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di
lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo
compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di
servizio.
8. La disciplina del presente articolo e del
successivo art.39 integrano quella dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999.
ART. 39 CCNL
14/9/2000
1- Il lavoro straordinario prestato in occasione di
consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare
eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai
limiti di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
2- Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le
risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni
elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni
dell'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. del CCNL
del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in
coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'art.
10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso,
prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui
all'art. 14, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999.
3- Il personale
che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato
a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in
applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo
compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo
corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è
comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario
effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle
corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa
ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la
disciplina dell'art. 24, comma 1, del presente contratto. La presente
disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato
di posizioni organizzative.(*)
In occasione di consultazione elettorali o
referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della
disciplina dell'art.6 del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso
costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria
globale di fatto di cui all'art.52, comma 2, lett. d), nelle seguenti
misure:
15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario
notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.
Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore
a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o
referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente
rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'art.6, comma 2, del
CCNL del 14.9.2000, ai fini della determinazione del compenso da
corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione
della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c)
del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.
Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga
alla disciplina di cui all'art.6, comma 5, primo periodo, del CCNL del
14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale
in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova
applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la
disciplina generale dell'art.38 del CCNL del 14.9.2000.
(*)(Integrato
con l’art. 16 del CCNL
5/10/2001)
ART. 38 bis CCNL 14/9/2000
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di
fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni
di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto
individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del
dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente
autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di
contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno
successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da
ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le
proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con
riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori,
contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile
tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le
parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed
all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel
rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente
individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per
l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate
mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro
straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione
lavorativa.
ART. 22 CCNL
14/9/2000
1.
Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio
funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno
consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite
articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai
fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere
distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una
distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario
antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla
articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani,
possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di
servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10
nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o
quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si
intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità
che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare
articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come
segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00):
maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma
2, lett. c)
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della
retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione
di cui all'art.52, comma 2, lett. c).
6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo
per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL
dell'1.4.1999.
ART. 23 CCNL
14/9/2000
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli
enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è
remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi
oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.15 del
CCNL dell'1.4.1999.Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità
cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo
settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà
raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in
reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la
rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1
non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed
è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal
caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque
di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto
ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere
alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non
comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
5. In caso di
chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro
straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7 o
dell'art.38-bis, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è
esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.(*)
(*)(INTEGRATO DAL RINNOVO DEL SECONDO BIENNIO
ECONOMICO, ART. 11 CCNL 2000/2001 stipulato il 5/10/2001)
ART. 24 CCNL
14/9/2000
1. Al
dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del
giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di
lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della
retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), con diritto al
riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non
oltre il bimestre successivo.(*)
2.
L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non
lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà
titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o
alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile
con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso
di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della
retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), nella misura del
20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta
è del 30%.
(*)(Modificato dal rinnovo del secondo biennio
economico, art. 14 CCNL 2000/2001 stipulato il 5/10/2001)
ART. 22 CCNL
1/4/1999
1.
Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo
una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett.
b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed in
particolare all'ampliamento dei servizi all'utenza, è applicata, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo
decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35
ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni
del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti
organizzativi.
2. I servizi di controllo interno o i nuclei di
valutazione, nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'art. 20 del
D. Lgs. 29/93, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti
con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali
situazioni di scostamento.
3. La articolazione delle tipologie dell'orario di
lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli
enti previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all'art.
4.
4. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina
del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative
riguardanti la materia.
ART. 18 CCNL
6/7/1995
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al
dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste
per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte
per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera
"a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella pubblica
amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto
a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste
dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al
comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale
di lavoro su cinque giorni, il sabato É considerato non lavorativo ed i
giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti,
rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre
1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4
giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresì considerata giorno
festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui
all'art.18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995, il trattamento economico è lo
stesso previsto per i giorni di ferie.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi
retribuiti di cui all'art. 19 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono
monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16. Esse sono fruite nel
corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive
esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del
servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La
fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto
richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel
periodo 1 giugno - 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano
interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il
dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il
periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che
non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno,
le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo.
13. In caso di motivate esigenze di carattere
personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente
dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile
dell'anno successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e
debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o
abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere
stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze
per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere
previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di
servizio, anche oltre i termine di cui ai commi 12 e 13.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto
della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale
data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al
pagamento sostitutivo delle stesse. Il
compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina
contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno
di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di
retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000;
trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del
medesimo art.52.(*)
(*)(Integrato
dall’art. 10 del ccnl del 5/10/2001, secondo biennio)
ART. 1 CCNL 31/3/1999
1. Il presente contratto disciplina il sistema di
classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale,
dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie locali
di cui all'accordo del 2 giugno 1998, dal Comune di Campione d'Italia,
dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che
svolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle regioni
nonchè ai dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da
gioco.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al
D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, come modificato, integrato o sostituito dai
Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n.80 e 29
ottobre 1998, n.387, sono riportati come D.Lgs.n.29 del 1993.
ART.
2 CCNL 31/3/1999
1. Il presente contratto persegue le finalità del miglioramento della
funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e del
riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni
lavorative individuali.
2. Le parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare le
capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea
con le esigenze di efficienza degli enti.
3. Alle finalità previste nel comma 2 sono correlati adeguati ed organici
interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e
finanziati dagli enti.
ART.
3 CCNL 31/3/1999
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie
denominate, rispettivamente, A, B, C e D.
Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area
delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss.
2. Ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal
D. Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna
categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.
L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del
potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria
immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del
potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è
regolata dai commi 2-4 dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993 come
modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998.
4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate
nell'allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali
necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni
proprie della categoria. Nell'allegato A sono riportati, a titolo
esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i
profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti
professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti
categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via
analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo
semplificativo nell'allegato A.
7. Nell'allegato A sono altresì indicati, per le
categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle
posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento
tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui
all'art. 13.
ART. 4 CCNL
31/3/1999
1.
Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti,
nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993
n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.
80, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle
declaratorie delle categorie di cui all'allegato A, le procedure selettive
per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla
categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione,
nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria
che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.
Analoga procedura può essere attivata dagli enti per la copertura dei
posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma
7, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli
altri profili professionali delle medesime categorie.
2. Gli enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie
ai sensi delle vigenti disposizioni procedono alla copertura dei posti
vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile
esclusivamente dall'interno degli stessi enti con le medesime procedure
previste dal presente articolo.
3. Alle procedure selettive del presente articolo è consentita la
partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di
studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi
quelli prescritti dalle norme vigenti.
4. Anche i posti ammessi a selezione ai sensi del comma 1 sono coperti
mediante accesso dall'esterno se la selezione stessa ha avuto esito
negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da
selezionare.
5. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a
seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo, non è
soggetto al periodo di prova.
In materia di progressione
verticale del personale nel sistema di classificazione, è integralmente
ed esclusivamente confermata la disciplina dell'art.4 del CCNL del
31.3.1999, relativo alla revisione del sistema di classificazione del
personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, anche nella vigenza
dell'art.91, comma 3, del T.u.e.l. n.267/2000.(*)
(*)(Integrato
da art.9 ccnl 5/10/2001)
INTEGRATO CON LA DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N 5 DEL CCNL 14/9/2000:
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.5
Con
riferimento all'art.4 del CCNL dell'1.4.1999, le parti ritengono che gli
enti, nell'ambito della propria autonomia regolamentare possono
disciplinare anche le modalità di accesso a posti di categoria B3 per il
personale appartenente alla categoria A e a posti di categoria D3 per il
personale della categoria C, purché in possesso dei requisiti previsti.
ART.
5 CCNL 31/3/1999
1.
All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica
che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare
iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina
dell'art. 13.
2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite
delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3 e nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli
elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente
semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei
profili interessati;
b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti
tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera
c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai
trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in
base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato
arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e
di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di
riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione
individuale;
d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C
nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la
disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi
di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che
tengano conto del:
· diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare
riferimento ai rapporti con l'utenza;
· grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di
adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle
esigenze di flessibilità;
· iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o
migliorative dell'organizzazione del lavoro
ART.
6 CCNL 31/3/1999
1. In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione
delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della
progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di
competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è
tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai
sensi dell'art. 16, comma 2.
ART.
7 CCNL 31/3/1999
1. Il personale in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL è
inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di
classificazione con la attribuzione della categoria e della posizione
economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento
economico fondamentale in godimento (tabellare più eventuale livello
economico differenziato), secondo le prescrizioni della allegata tabella
C.
2. Il trattamento economico corrispondente alla posizione attribuita ai
sensi del comma 1, indicato nella colonna 3 della tabella C, sostituisce e
assorbe le voci retributive stipendio tabellare e livello economico
differenziato di cui all'art. 28, comma 1, del CCNL del 6.7.1995.
3. Il personale della ex prima e seconda qualifica funzionale è
collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex terza qualifica funzionale e,
con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL, nella
categoria A, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari
iniziali, con riassorbimento dell'indennità di cui all'art. 4, comma 3
del CCNL del 16.7.1996.
4. Il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle
carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è
collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e,
con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL nella
categoria C, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari
iniziali e con il conseguente riassorbimento della integrazione tabellare
prevista dall'art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e
successive modificazioni e integrazioni.
5. A seguito della riclassificazione del personale dell'area di vigilanza
di cui al comma 4, gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata
valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella
ex 6^ qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure
concorsuali.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli enti devono
prioritariamente considerare anche gli effetti della eventuale ritardata
applicazione delle norme sul livello economico differenziato,
relativamente alle selezioni non ancora concluse alla data indicata nel
comma 1.
7. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4 del presente
articolo e dell'art. 12, comma 4, si fa fronte con le somme di cui
all'art. 2, comma 2, del CCNL 16.7.1996. Le ulteriori disponibilità dello
stesso articolo 2, comma 2, del CCNL 16.7.1996 saranno utilizzate secondo
le indicazioni del CCNL 1998-2001.
(Integrato con l'articolo 29 del CCNL 14/9/2000 Inquadramento del
personale dell'area di vigilanza vedi parte specifica sulla vigilanza
titolo V capo II)
ART.
8 CCNL 31/3/1999
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di
particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia
gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e
specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie
e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive,
di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed
esperienza.
2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente
con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4,
del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a
dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un
incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9.
ART.
9 CCNL 31/3/1999
1. Gli
incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti
dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa
determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e
motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto
alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche
dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle
attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal
personale della categoria D.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto
scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o
in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati
attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a
valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati
dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione
della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3. Gli enti,
prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non
positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente
interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di
contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui
al comma 3.
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della
retribuzione di cui all'art. 10 da parte del dipendente titolare. In tal
caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e
viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.
6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente
articolo entra in vigore con il CCNL del quadriennio 1998-2001 con le
decorrenze che saranno ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti
abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi
dalla data di stipulazione dello stesso CCNL:
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29
del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare,
dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche
dell'ente;
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei
di valutazione.
ART.
10 CCNL 31/3/1999
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D
titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione
di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe
tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente
contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro
straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio
1998-2001.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L.
10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità.
Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in
rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate
3. L'importo della retribuzione di risultato varia da
un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione
attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato
non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie
e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.
5. Le risorse
previste dall'art. 4, comma 3, sono destinate anche ad incrementare la
retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni
organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite
percentuale massimo stabilito dall'art. 10, comma 3, del CCNL del
31.3.1999.(*)
6. In materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni
organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina dell'art. 11,
del CCNL del 31.3.1999, in particolare per la parte relativa alla
individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere
incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti
privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza
dell'art.109, comma 2, del T.u.e.l. n. 267/2000.(*)
(*)(Integrato dall’art.8 CCNL 5/10/2001)
ART.
11 CCNL 31/3/1999
1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà
di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L.
191/1998 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei
rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss.
esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli
uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema
organizzativo autonomamente definito e adottato.
2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della
retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui
allo stesso comma classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti
definiti dall'art. 10.
3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni
applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma
1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di
cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso,
il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare
da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi
per tredici mensilità.
4. Nei Comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni
amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili
degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli
altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento
delle predette funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni
organizzative di cui agli artt. 8 e ss., in attuazione della disciplina di
legge richiamata nel comma 1.
ART.
12 CCNL 31/3/1999
1.
L'inserimento nel nuovo sistema di classificazione in conformità del
presente CCNL deve risultare dal contratto individuale che tutti i
dipendenti in servizio dovranno stipulare ai sensi dell'art. 14 del CCNL
del 6.7.1995.
In caso di progressione verticale nel sistema di classificazione ai sensi
dell'art. 4 gli enti comunicano ai dipendenti il nuovo inquadramento
conseguito ai sensi della L. 152/97.
2. Sono portati a compimento i concorsi interni o pubblici banditi alla
data di stipulazione del presente contratto. I vincitori sono
automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione, secondo
quanto previsto nella tabella C, con effetto dalla data stabilita nel
contratto individuale per la decorrenza della nuova posizione acquisita a
seguito dell'espletamento del concorso o della selezione.
3. Fino al 31.12.2001, la progressione economica di cui all'art. 5 del
personale dei profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente
alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può
svilupparsi fino all'acquisizione degli incrementi retributivi
corrispondenti, rispettivamente, ai valori B4 e D3.
4. In sede di prima applicazione dell'art. 7, le Camere di Commercio
tengono conto anche dell'accordo 7 ottobre 1993, punto b, sottoscritto
dall'Unioncamere e dalle OO.SS., previa verifica tra i soggetti che lo
hanno stipulato.
ART.
13 CCNL 31/3/1999
1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle
categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso
corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che
per i profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7, per i
quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai
valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3.
2. La progressione economica all'interno della categoria secondo la
disciplina dell'art. 5 si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare
iniziale individuato nel comma 1, con l'acquisizione in sequenza degli
incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla
tabella B.
ART.
14 CCNL 31/3/1999
1. Le procedure selettive di cui all'art. 4 sono indette, ai sensi delle
vigenti disposizioni, nel rispetto della programmazione in tema di
gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale, utilizzando
le risorse a tal fine disponibili nei bilanci degli enti.
2. Per il finanziamento della progressione all'interno delle categorie di
cui all'art. 5 e della retribuzione di posizione e di risultato di cui
all'art. 10, gli enti provvedono, con la decorrenza prevista dall'art. 9,
comma 6, alla costituzione di due distinti fondi annuali. Limitatamente al
periodo 1998-2001, il CCNL, nel disciplinare le modalità di finanziamento
degli oneri derivanti dalla progressione economica all'interno della
categoria, dovrà individuare anche idonei strumenti per il controllo
della spesa e per stimolare la selettività della stessa progressione
prevedendo l'individuazione di valori massimi di riferimento per il costo
del personale di ciascuna categoria e le regole per i relativi
aggiornamenti e/o modificazioni.
3. In attesa della disciplina del CCNL 1998-2001, nel fondo per il
finanziamento della progressione economica all'interno delle categorie di
cui all'art. 5 confluisce, dalla data di stipulazione del presente CCNL,
l'insieme delle risorse già destinate alla corresponsione, al personale
in servizio alla stessa data, del livello economico differenziato.
4. Le condizioni, le procedure e gli adempimenti necessari per
l'incremento del fondo di cui al comma 3 e per la effettiva costituzione
del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato di cui all'art. 10, formano oggetto di organica disciplina
nell'ambito del CCNL per il quadriennio 1998-2001.
ART. 15 CCNL
31/3/1999
1. Al personale assunto dopo la stipulazione del
presente CCNL viene attribuito il trattamento tabellare iniziale di cui
alla tabella allegato B previsto per la categoria cui il profilo di
assunzione appartiene secondo la disciplina dell'art. 13, comma 1.
2. In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione di uno dei
profili di cui all'art. 3, comma 7, al dipendente viene attribuito il
trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo.
Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della
progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento
tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo personale la
differenza, assorbibile nella successiva progressione economica.
3. Al personale proveniente per processi di mobilità da altri enti del
comparto resta attribuita la posizione economica conseguita
nell'amministrazione di provenienza.
ALLEGATO
A - DECLARATORIE
CATEGORIA
A
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività
caratterizzate da:
· Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa
con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta
sulla mansione;
· Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi
processi produttivi/amministrativi;
· Problematiche lavorative di tipo semplice;
· Relazioni organizzative di tipo prevalentemente
interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che provvede al trasporto di persone,
alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della
documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria
manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura
complessa.
- lavoratore che provvede ad attività
prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti
anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di
strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti
profili: custode, bidello.
CATEGORIA
B
Appartengono a questa categoria i lavoratori che
svolgono attività caratterizzate da :
· Buone conoscenze specialistiche (la base teorica
di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente
accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di
esperienza discreto;
· Contenuto di tipo operativo con responsabilità di
risultati parziali rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi;
· Discreta complessità dei problemi da affrontare e
discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
· Relazioni organizzative interne di tipo semplice
anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre
istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di
natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che nel campo amministrativo provvede
alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico,
fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di
fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza.
Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed
all'organizzazione di viaggi e riunioni.
- lavoratore che provvede alla esecuzione di
operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione,
conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica
abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro
personale addetto all'impianto.
- lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo
sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi
complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti
profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori
CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che
richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale,
operatore socio assistenziale.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili
professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal
DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il
trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.
CATEGORIA
C
Appartengono a questa categoria i lavoratori che
svolgono attività caratterizzate da :
· Approfondite conoscenze mono-specialistiche (la
base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un
grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
· Contenuto di concetto con responsabilità di
risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
· Media complessità dei problemi da affrontare
basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle
soluzioni possibili;
· Relazioni organizzative interne anche di natura
negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità
organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni)
anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti,
provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza
relativamente alla unità di appartenenza.
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel
campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle
procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze
professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi
dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti
profili:
esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e
locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere,
maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente
amministrativo del registro delle imprese.
CATEGORIA
D
Appartengono a questa categoria i lavoratori che
svolgono attività caratterizzate da :
· Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base
teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di
laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di
aggiornamento;
· Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo
con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi
produttivi/amministrativi;
· Elevata complessità dei problemi da affrontare
basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata
ampiezza delle soluzioni possibili;
· Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa,
gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza,
relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con
rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta,
anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di
dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della
predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti
contabili e finanziari.
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico
professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e
illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di
progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti,
sistemi di prevenzione, ecc.
- lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema
informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di
assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni
informatiche.
- lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e
redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa
dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché
attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di
competenza.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili
nelle figure professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere,
architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici,
specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della
vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività
amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e
conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo
delle istituzioni scolastiche delle Province.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la
disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere
ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale
è fissato nella posizione economica D3.
|
Tabella B |
|
||||||
|
D |
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
d5 |
|
|
|
23.267.000 |
|||||||
|
18.071.000 |
1.900.000 |
3.296.000 |
1.733.000 |
2.000.0000 |
|
||
|
C |
c1 |
c2 |
c3 |
c4 |
|
|
|
|
15.771.0000 |
800.000 |
829.000 |
1.100.0000 |
||||
|
B |
b1 |
b2 |
b3 |
b4 |
b5 |
b6 |
|
|
14.409.000 |
|||||||
|
12.865.000 |
536.000 |
1.008.000 |
444.000 |
547.000 |
600.000 |
||
|
A |
a1 |
a2 |
a3 |
a4 |
|
|
|
|
11.697.000 |
400.000 |
503.000 |
500.000 |
|
|
||
|
Tabella B bis |
|
||||||
|
D |
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
d5 |
|
|
||||
|
23.267.000 |
|||||||||||
|
18.071.000 |
19.971.000 |
23.267.000 |
25.000.000 |
27.000.0000 |
|
||||||
|
C |
c1 |
c2 |
c3 |
c4 |
|
|
|||||
|
15.771.0000 |
16.571.000 |
17.400.000 |
18.500.0000 |
||||||||
|
B |
b1 |
b2 |
b3 |
b4 |
b5 |
b6 |
|||||
|
14.409.000 |
|||||||||||
|
12.865.000 |
13.401.000 |
14.409.000 |
14.853.000 |
15.400.000 |
16.000.000 |
||||||
|
A |
a1 |
a2 |
a3 |
a4 |
|
|
|||||
|
11.697.000 |
12.097.000 |
12.600.000 |
13.100.000 |
|
|
||||||
|
Tabella C -
Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione |
|||||||||||
|
Precedente
qualifica e livello differenziato |
Trattamento
tabellare e LED ed eventuale indennità |
Trattamento
economico di primo inquadramento |
Posizione Economica di primo inquadramento
|
Nuova Categoria |
|||||||
|
1
|
9.386.000
|
11.697.000
|
A.1
|
A
|
|||||||
|
1
led |
9.770.000
|
11.697.000
|
A.1
|
A
|
|||||||
|
2
|
10.502.000
|
11.697.000
|
A.1
|
A
|
|||||||
|
2
led |
10.958.000
|
11.697.000
|
A.1
|
A
|
|||||||
|
3
|
11.697.000
|
11.697.000
|
A.1
|
A
|
|||||||
|
3
led |
12.097.000
|
12.097.000
|
A.2
|
A
|
|||||||
|
4
|
12.865.000
|
12.865.000
|
B.1
|
B
|
|||||||
|
4
led |
13.401.000
|
13.401.000
|
B.2
|
B
|
|||||||
|
5
|
14.409.000
|
14.409.000
|
B.3
|
B
|
|||||||
|
5
led |
14.853.000
|
14.853.000
|
B.4
|
B
|
|||||||
|
5
+ int. tab. |
15.
639.000 |
15.771.000
|
C.1
|
C
|
|||||||
|
6
|
15.771.000
|
15.771.000
|
C.1
|
C
|
|||||||
|
6
led |
16.571.000
|
16.571.000
|
C.2
|
C
|
|||||||
|
7
|
18.071.000
|
18.071.000
|
D.1
|
D
|
|||||||
|
7
led |
19.971.000
|
19.971.000
|
D.2
|
D
|
|||||||
|
8
|
23.267.000
|
23.267.000
|
D.3
|
D
|
|||||||
In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di
lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la
particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle
risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità,
offrono agli enti ampi margini di gestione diretta dei servizi,
permettendo altresì il superamento del ricorso alle collaborazioni
continuate e coordinate nell'espletamento delle attività istituzionali.
ART. 1 CCNL
14/9/2000
1. Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con
l'ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro
domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal
domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che
comporta la prestazione dell'attività lavorativa da centri appositamente
attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori del controllo
diretto di un dirigente.
2. Gli enti, previa informazione ed eventuale
incontro con i soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL
dell'1.04.1999, possono definire progetti per la sperimentazione del
telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPR
8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine di
razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
3. I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di
telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell'art.4 del CCNL
quadro del 23.3.2000.
4. Gli enti definiscono, in relazione alle
caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti
interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che
non può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
5. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse
forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a
disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora
ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio; in caso di rapporto
di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce
del 50 %. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di
lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie
notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano
riduzioni di orario.
6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su
tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro
assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature,
dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore
può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le
attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'ente.
7. La postazione di telelavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul
quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto
per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere
installata una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con
oneri di impianto ed esercizio a carico dell'ente, espressamente
preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede
l'entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute
dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla base delle
intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata.
8. Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al
finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze
assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con
esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti
dall'uso delle stesse attrezzature.
Gli enti provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL
9. La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con
l'interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso
presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai
sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad ogni
dipendente, per la parte che lo riguarda.
10. La contrattazione decentrata integrativa
definisce l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità
della prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 17 del
CCNL dell'1.4.1999.
11. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei
diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai
fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve
poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale
elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le
rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. I lavoratori sono altresì invitati a partecipare
alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste
dall'ordinamento vigente.
13. E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio
nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di
rappresentanti, del Comitato di Settore e delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL che, con riunioni annuali, verifica
l'utilizzo dell'istituto e gli eventuali problemi.
ART.
2 CCNL 14/9/2000
1. Gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la
disciplina della legge n.196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non
continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza
non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità
del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs.n.29/1993.
2. In particolare, oltre che nei casi previsti
dall'art.1, comma 2, lett. b) e c) della legge n.196/1997, i contratti di
fornitura sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel
rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
a) per consentire la temporanea utilizzazione di professionalità non
previste nell'ordinamento dell'amministrazione, anche al fine di
sperimentarne la necessità;
b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di
programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti
vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano
state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è
elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a
profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a
garantire standard definiti di prestazioni, in particolare nell'ambito dei
servizi assistenziali;
c) per punte di attività o per attività connesse ad esigenze
straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che comportino
l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte con il
personale in servizio;
d) per particolari fabbisogni professionali connessi all'attivazione e
aggiornamento di sistemi informativi ovvero di controllo di gestione e di
elaborazione di manuali di qualità e carte di servizi, che non possono
essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in servizio;
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le
relative competenze nel campo della prevenzione, della sicurezza,
dell'ambiente di lavoro e dei servizi alla persona con standards
predefiniti.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile,
dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente,
arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore.
4. Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito
per i profili della categoria A, per quelli dell'area di vigilanza e per
quelli del personale educativo e docente degli asili nido e delle scuole
materne, elementari, medie e superiori. Sono, altresì, escluse le
posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito
delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo.
5. Si rinvia alle disposizioni della L.n.196/1997, e successive
modificazioni ed integrazioni, per gli aspetti non previsti dal presente
articolo.
6. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, qualora partecipino a programmi o progetti di produttività
hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti. La
contrattazione integrativa decentrata definisce casi, condizioni, criteri
e modalità per la determinazione e corresponsione dei suddetti
trattamenti accessori.
7. L'ente comunica tempestivamente all'impresa
fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori
temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da
contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge
n.300/1970.
8. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori
temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli
interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti
dal D.Lgs.n.626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi
specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di
esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività
sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle
assemblee del personale dipendente.
10. Gli enti provvedono alla tempestiva e preventiva
informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art.10,
comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto,
anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo
e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le
amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non
oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di
fornitura, ai sensi dell'art.7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno
1997, n.196.
11. Alla fine di ciascun anno le amministrazioni
forniscono ai soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL
dell'1.4.1999 tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto
della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine gli enti
forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL e all'ARAN tutte le informazioni di cui al precedente comma
10.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di
legge, è fatto divieto agli enti di attivare rapporti per l'assunzione di
personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie
abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale.
ART. 3 CCNL
14/9/2000
1. Nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 2 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, gli enti possono stipulare contratti di formazione
e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto
legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e
lavoro gli enti che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a
collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi
precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione
di professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del
contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa
generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni,
ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze,
utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere
stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al
contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano
l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono
contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a
tempo determinato.
6. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente
sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le
professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e
lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità
ricomprese nella categoria A.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4, viene corrisposto il
trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1,B3,C1,
D1 e D3).
8. Per i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del
periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo
obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non
inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi
dell'art.4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20
ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del
rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione
ambientale ed antinfortunistica. Per il l'area della vigilanza le ore
minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica
professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non
gravano sulle risorse di cui all'art.23, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla
formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5 del decreto
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451 non sono retribuite.
10. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato
in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNL del
6.7.1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della
durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata
in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a)
e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4,
lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere
consegnata al lavoratore.
11. Il trattamento economico spettante ai lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento
tabellare iniziale, dall'indennità integrativa speciale, dalla
tredicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle
specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed
in quanto dovute. La contrattazione decentrata può disciplinare
l'attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per
altri incentivi previsti dall'art.17 del CCNL dell'1.04.1999, utilizzando
esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di
formazione e lavoro.
12. La disciplina normativa è quella prevista per i
lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:
- la durata del periodo di prova è pari ad un mese
di prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi del comma 4,
lett. b); lo stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti
dal comma 4, lett. a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla
metà del contratto di formazione di cui è titolare.
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione
e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione
diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla
scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini
del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti
eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere
prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della
sospensione stessa :
- malattia
- gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro
15. Prima della scadenza del termine stabilito nel
comma 10 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto
esclusivamente per giusta causa.
16. Al termine del rapporto l'amministrazione è
tenuta ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti
dal lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
17. Il rapporto di formazione e lavoro può essere
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi
dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli
enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art.8 del CCNL
dell'1.4.1999, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo
dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle
posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle
selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 14.
18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e
lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di
formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di
servizio.
19. Non è consentita la stipula di contratti di
formazione lavoro da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei
lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti
salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali
e non prevedibili.
ART. 4 CCNL
14/9/2000
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale mediante:
a. assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su
richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può
superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale
a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di
lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli
enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione
del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa
rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per
eccesso onde arrivare comunque all'unità.
3. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze
organizzative e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti
da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei
criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'art. 5, comma 1, del
presente CCNL. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla
base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari
categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione
secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli enti.
4. Nel caso che gli enti non abbiano provveduto agli
adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale
percentuale residua, dopo l'attuazione della disciplina prevista dal
medesimo comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla
ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, nel
rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 13. In tal caso
opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da
presentare con cadenza semestrale (giugno-dicembre), deve essere indicata
l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente
intende svolgere ai fini dei commi 7 e ss.
5. L'ente, entro il predetto termine, può, con
decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per
un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in
relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente,
grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
6. Nel caso di cui al comma 4 continua a trovare
applicazione l'art. 1, comma 59, della L.662/96, l'art. 39, comma 27 della
L.n.449/1997 in materia di individuazione ed utilizzazione dei risparmi di
spesa e l'art.15, comma 1, lett. e) del CCNL dell'1.04.1999.
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di
quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle
incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e
professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi
professionali.
8. Gli enti, ferma restando la valutazione in
concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in
ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque
consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure
previste dall'art.1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
successive modificazioni ed integrazioni, dandone informazione ai soggetti
di cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto
di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che
autonoma - e la specifica attività di servizio, l'ente nega la
trasformazione del rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e
8.
10. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro
quindici giorni, all'ente nel quale presta servizio l'eventuale successivo
inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
11. In presenza di gravi e documentate situazioni
familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di
contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell'art.4 del CCNL
dell'1.4.1999, e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile
elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10 % massimo. In
tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono
presentate senza limiti temporali.
12. Qualora il numero delle richieste relative ai
casi dei commi 4 e 11 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene
data la precedenza:
a. ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche;
b. ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore
al
70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi
patologie o anziani non autosufficienti;
c. ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
13. La costituzione del rapporto a tempo parziale o
la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto
di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno
e del relativo trattamento economico.
14. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un
biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della
scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto
in organico.
15. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a
tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a
tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che
vi sia la disponibilità del posto in organico.
16. Gli enti informano con cadenza semestrale i
soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999
sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle
stesse e sull'eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
ART. 5 CCNL
14/9/2000
1.
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione
di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno.
In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può
superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere:
a. orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta
rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
b. verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del
mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni
della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura
tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista
per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese o anno);
c. con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la
sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell'art. 4
vengono previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il personale,
mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati
con il dipendente.
ART. 6 CCNL
14/9/2000
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata
della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso,
può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo,
di cui all'art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura
massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale
riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di
più di una settimana.
3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per
specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di
particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da
concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un
compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art.52,
comma 2, lett. d) maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi
oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro
straordinario.
5. Il personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare
prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva
attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore
sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui
all'art.52, comma 2, lett. b), incrementata del rateo della tredicesima
mensilità, con una maggiorazione pari al 15 %.(*)
6. Qualora le
ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a
quelle fissate come limite massimo mensile dal comma 2, la percentuale di
maggiorazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 è elevata al 50%.(**)
7.
Il consolidamento nell'orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del
lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente
occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro aggiuntivo e
straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso.
8. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a
tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di
proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio
previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In
presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71,
anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo
trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione
obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa ed i
permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi
coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la
prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si
riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che
vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
9. Il trattamento economico del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi
compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con
rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo
professionale.
10. I trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché
altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa,
sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non
frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato,
secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.
11. Al ricorrere delle condizioni di legge al
lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di
famiglia.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto
è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge
n.554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole
contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si
applicano le disposizioni contenute nel D.lgs.n.61/2000.
(*)(Integrato dal comma 1 dell’art. 15 del CCNL del
10/5/2001)
(**)(Integrato dal comma 2 dell’art. 15 del CCNL
del 10/5/2001)
ART.7 CCNL
14/9/2000
1. In applicazione e ad integrazione di quanto
previsto dalla legge n.230/1962 e successive modificazioni e dall'art.23,
comma 1, della legge n.56/1997, gli enti possono stipulare contratti
individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti
casi:
a) per la sostituzione di personale assente con
diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in
distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4
e 5 della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di
astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di
sciopero), l'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a
trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si
deve assentare;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio,
nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli
articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della
legge n.903/1977, come modificati dall'art.3 della legge n.53/2000; in
tali casi l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta
giorni prima dell'inizio del periodo di astensione;
c) per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di
trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, per un periodo di sei mesi;
d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti
disposizioni;
e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti
dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie,
non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di
nove mesi;
f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o
programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far
fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;
g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie,
per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure
per la copertura dei posti stessi.
2. Anche al fine di favorire standards di qualità
nell'erogazione dei servizi, gli enti individuano, previa concertazione ai
sensi dell'art.8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da
assumere ai sensi del presente articolo.
3. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art.36 e 36
bis del D.Lgs.n.29/1993, le procedure selettive per l'assunzione di
personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma
1.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l'ente può
procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni
di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta,
anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi
dell'art.56 del D.Lgs.n.29/1993, a quelle proprie del lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel
contratto individuale è specificato per iscritto la causa della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per
tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del
posto ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare
ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata del contratto può
comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio
delle consegne.
6. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente,
senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in
servizio del lavoratore sostituito.
7. In tutti i casi in cui il CCNL del 6.7.1995
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti
dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo
determinato il termine di preavviso é fissato in un giorno per ogni
periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non
può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore
all'anno.
8. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a
tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali è consentito,
anche a tempo parziale.
9. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in
relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere
sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 14
-bis del CCNL del ai 6.7.1995, non superiore comunque a due settimane per
i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di
durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art.14- bis del CCNL
del 6.7.1995, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle
parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di
cui al successivo comma 10. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere
motivato.
10. Al personale assunto a tempo determinato si
applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente
contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente
con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione della durata del
servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando -
in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt.21 e 22, si applica
l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni
nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il
trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento
ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art.21, comma 7, del
CCNL del 6.7.1995, in misura proporzionalmente rapportata alla durata
prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza
inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere
erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di
conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in
ogni caso superare il termine massimo fissato dal citato art. 21 del CCNL
del 6.7.1995;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti
per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e
permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 19,
comma 3, del CCNL del 6.7.1995;
d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato
per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del
rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art.14,
comma 5, del CCNL stipulato in data 6.7.1995, il contratto è stipulato
con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa
vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto
o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il
rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art.
2126 c.c.
e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi
di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n.53/2000.
11. Il contratto a termine è nullo e produce
unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando:
a) l'applicazione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.
12. La proroga ed il rinnovo deI contratto a tempo
determinato sono disciplinati dall'art.2, comma 2, della legge n.230/1962,
come modificato ed integrato dall'art.12 della legge n.196/1997.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
14. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a
termine presso un ente, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non
continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle
selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti
vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali è stato
sottoscritto il contratto a termine.
Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a
termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalità di
legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto
dall'art.23, comma 4, della legge n.56/1987 in materia di iscrizione nelle
liste di collocamento e relativa graduatoria.
ART. 8 CCNL
14/9/2000
1.
Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista
dall'art.56, commi 2, 3 e 4 del D. lgs. n.29/1993 per la parte demandata
alla contrattazione.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art.3,
comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il conferimento delle mansioni superiori
avviene nei seguenti casi :
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la
copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui
all'art.4 del CCNL del 31.3.1999;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la
durata dell'assenza.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai
commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è
disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal
responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente
assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed
è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.
4. I criteri generali per il conferimento delle
mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi
dell'art.8 del CCNL dell'1.4.1999.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha
diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per
l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle
mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la
posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di
retribuzione individuale di anzianità.
6. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni
superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le
condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli
incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con
diritto alla percezione dei relativi compensi.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo
resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D.lgs.n.29/1993.
ART. 29 CCNL
14/9/2000
1. In attuazione dell'art.24, comma 2, lett. e) del
CCNL dell'1.4.1999, e in sede di prima applicazione dell'art.4 del CCNL
del 31.3.1999, le parti convengono di assumere le iniziative necessarie
per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del
personale dell'area di vigilanza dell'ex 6^q.f., nelle seguenti ipotesi:
a) personale al quale, con atti formali da parte
dell'amministrazione d'appartenenza, siano state attribuite funzioni di
responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza;
b) personale addetto all'esercizio di effettivi
compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di
quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali,
nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero
l'esercizio di tali funzioni anteriormente all'entrata in vigore del
D.P.R. n.268/1987;
c) personale addetto all'esercizio di effettivi
compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica
o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale,
a seguito di procedure concorsuali, su posti, istituiti, successivamente
al DPR.n.268/87 che prevedessero formalmente l'esercizio delle predette
funzioni, non in applicazione dell'art.21, comma 6, DPR.n.268/1987 stesso,
i cui titolari sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo.
2. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione
solo negli enti la cui dotazione organica complessiva già preveda anche
in altre aree, diverse da quella di vigilanza, posti inquadrati in
categoria D.
3. In applicazione del disposto del comma 1, lettere
a) e b), nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, gli enti istituiscono in dotazione organica i corrispondenti
posti di categoria D, provvedendo alla copertura finanziaria, anche ai
sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999.
4. In applicazione del disposto del comma 1, lett. c), nel rispetto delle
previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli
enti prevedono in dotazione organica il numero di posti di specialisti di
vigilanza, di categoria D, necessari, una volt